Rifiuto dell'accertamento in caso di guida in stato di alterazione

Please watch: “Calciatore di serie A in guida in stato di ebbrezza”
https://www.youtube.com/watch?v=tZOOaVecnQQ –~–
5. cosa si rischia in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?

Benvenuto sono l’avvocato Daniele Mistretta e in questa video lezione ti spiegherò cosa si rischia in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
In questo caso è bene chiarire che è consentito il rifiuto sia agli accertamenti preliminari e sia all’accertamento vero e proprio con etilometro o esame del sangue ma la persona verrà denunciata e rischierà delle pesanti sanzioni, che sono più o meno le stesse di quelle previste per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, leggermente più morbide, e sono nello specifico:
1) L’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da euro 1500 a 6000
2) La sospensione della patente da 6 mesi a due anni o la revoca in caso di recidiva nel biennio;
3) Confisca del veicolo, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
4) decurtazione di 10 punti dalla patente.

La disciplina è molto simile rispetto all’ipotesi più grave della guida in stato di ebbrezza o di quella della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ma è più morbida per tre motivi:

1) In caso di rifiuto e qualora l’autovettura appartenga a persona estranea al reato il periodo di sospensione della patente non raddoppia

2) In caso di rifiuto connesso ad un incidente stradale le pene non raddoppiano

3) Il minimo di sospensione della patente previsto è di sei mesi e non di un anno

Adesso due Consigli:
1) Verificate prima di tutto se siete stati avvisati della facoltà di essere assistiti dal difensore dopo la richiesta dell’accertamento e prima di esservi rifiutati. Se ciò non dovesse essere avvenuto potrete essere assolti purchè questa eccezione sia svolta prima della deliberazione della sentenza penale di primo grado.

A mio avviso difatti anche in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, contrariamente a quanto si è ritenuto nel passato, è necessario essere avvisati della facoltà di essere assistiti dal difensore all’accertamento e questo dopo la richiesta di accertamento e prima della manifestazione del rifiuto.
Tale mia convinzione si fonda sui principi stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite nella sentenza n. 5396/2015 che ha affermato che l’esito dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza tramite etilometro è da considerarsi nullo se non è preceduto dall’avviso di farsi assistere dal difensore.
Questa mia tesi è riconosciuta da un’altra sentenza della Cassazione, sez. IV, sentenza del 21/11/2016 n° 49236 che ha affermato
il seguente principio di diritto: “l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo, nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test; tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto alla effettuazione dell’accertamento da parte dell’interessato”.
Anche il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 858/2017 del 10 aprile 2017 ha assolto una persona che si era rifiutata di seguire gli agenti operanti in ospedale per verificare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti affermando che “Il conseguente rifiuto dell’imputato non può quindi produrre conseguenze pregiudizievoli per lo stesso in quanto lo stesso non è stato previamente avvisato alla polizia giudiziaria della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia”
2) affidatevi il prima possibile ad un legale che si occupi della materia e che sappia individuare la strategia difensiva più adeguata; prima ci si attiva prima ci si attiva più possibilità e più frecce si hanno al proprio arco per risolvere il caso.

Mi auguro che questi suggerimenti possano esserti stati utili.
Ti do appuntamento nella prossima video lezione in tema di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti .


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